Rinnovo patente
La patente di guida ha una scadenza nel tempo, indicata sul documento stesso, stabilita in relazione:
- alla categoria;
- all'età del titolare;
- in un periodo limitato stabilito dalla Commissione Medica Locale.
Categoria | meno di 50 anni | più di 50 anni | più di 60 anni | più di 65 anni | più di 70 anni | più di 80 anni |
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A - B - B+E | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
C - C+E | 5 | 5 | 5 | C: 2* C+E: 1* fino a 68 |
C: 2* | C: 2* |
D - D+E | 5 | 5 | 1* | 1* fino a 68 |
* Visita medica di rinnovo da effettuare in Commissione medica locale
I conducenti professionali, in possesso:
- del CAP (certificato di abilitazione professionale) devono rinnovarlo in occasione della conferma di validità della patente;
- della CQC (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni 5 anni, mediante apposito corso teorico.
Eccetto i casi per i quali è richiesta la visita in Commissione medica locale, occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
Se la visita ha esito positivo il Ministero spedisce al domicilio dell'interessato non più un tagliando adesivo da applicare sul documento ma una nuova patente di guida.
A seguito della visita medica prevista ed in relazione all'esito della stessa potra' verificarsi inoltre il:
- rinnovo della patente per un periodo più limitato (per decisione della Commissione Medica);
- declassamento della patente (riduzione dei requisiti);
- sospensione (perdita temporanea dei requisiti);
- revoca (perdita permanente dei requisiti);
- revisione della patente.
Al prossimo rinnovo o al primo rilascio della patente la validità del documento sarà prorogata fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza ordinaria prevista dal Codice della strada.
A partire dai rinnovi successivi la scadenza coinciderà sempre con il giorno e mese di nascita del conducente, indipendentemente dalla data della visita medica di conferma di validità. E, quindi, se si effettuerà il rinnovo dopo la scadenza, l'adesivo da applicare sulla patente inviato dal Ministero riporterà una validità fino alla data del compleanno, ma sottraendo alla scadenza ordinaria i giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Si applicano, in questo modo, anche alla patente di guida le nuove disposizioni sulla scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento previste dal "decreto semplificazioni" (decreto legge 9 febbraio 2012), come stabilito dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012 e confermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 23907 del 7 settembre 2012.
La modifica riguarda solo le patenti A e B (AM, A1, A2, A, B1, B e BE) con scadenza ordinaria, cioè con durata non limitata. Nulla cambia, invece, per le patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), per le CQC (Carta di qualificazione del conducente) e per le patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio.
Dal 17 settembre 2012 sono attive le procedure informatiche del Ministero adeguate alle nuove regole.